03/2022 PROROGA INVIO DATI ALLEGATO B AL 31.07.2022
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
CIRCOLARE 12279-16/02/2022-DGPRE-MDS-P - MEDICI COMPETENTI
Il decreto legislativo 81/2008, all'art. 40 comma 1 recita: "Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B".
Pertanto, l'invio dell'allegato, con i dati della sorveglianza sanitaria a cui i lavoratori sono sottoposti da parte del medico competente, sarebbe da effettuarsi entro il 31 marzo 2022.
L'invio dell'allegato B, quale adempimento amministrativo, riveste una notevole importanza per il monitoraggio della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti i lavoratori, tanto che in seno alla scrivente Direzione generale è stato istituito uno specifico gruppo tecnico, composto da istituzioni e società scientifiche, finalizzato al miglioramento dell'utilizzo dei dati e all'ottimizzazione della richiesta e della raccolta di informazioni da parte dei medici competenti.
03/2022 CERTIFICAZIONE UNICA 2022 ENPAM
Graziella Reposi
La Certificazione Unica è il documento rilasciato dall'ENPAM per attestare i redditi corrisposti nell'anno precedente agli iscritti e ai loro familiari.
TIPI DI REDDITO
I redditi attestati nella Certificazione unica sono:
- Pensione
- Indennità di maternità (adozione/affidamento/aborto, gravidanza a rischio)
- Indennità per inabilità temporanea
- Compensi per la partecipazione a commissioni medico legali dell'ENPAM
- Somme liquidate per pignoramento presso terzi
- Eventuali somme versate ai familiari dell'iscritto deceduto (nel caso fossero dovute all'iscritto)
- Indennità previdenziali percepite per la cessazione dell'attività professionale
- Sussidi soggetti a tassazione
02/2022 CIRCOLARE MINISTERO SALUTE 750-18/01/2022-DGPRE - INDICAZIONI PER GARANTIRE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Premessa
Il presente documento, condiviso in sede di Conferenza Stato Regioni, recepisce integralmente il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 14 gennaio 2022 e intende fornire indicazioni per la riduzione del rischio di esposizione a SARS-CoV-2 dei partecipanti alle competizioni sportive, al fine di garantire il corretto svolgimento delle competizioni stesse.
Il documento, frutto di un lavoro di ascolto e coordinamento con i diversi soggetti interessati e condiviso altresì con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mira a proporre regole sicure e condivise da tutte le amministrazioni, centrali e territoriali, per assicurare parità di trattamento e dare certezza al prosieguo delle attività sportive.
Le misure, a carattere temporaneo, e da adattare comunque in considerazione dello scenario epidemiologico, trovano applicazione nelle competizioni professionistiche e nei massimo campionati dilettantistici, salvo previsioni più restrittive decise dagli Organismi sportivi competenti.
01/2022 I SANITARI CHE SVOLGONO INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA VACCINALE DEVONO CONTROLLARE A QUALE ENTE VENGONO VERSATI I CONTRIBUTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
Graziella Reposi
Contributi dovuti all’ENPAM versati per errore ad altri enti
Gli specializzandi ed i giovani neolaureati che lo scorso anno ed anche nel 2022 hanno ricevuto un incarico nell’ambito dell’emergenza Covid dovevano dichiarare all’Enpam entro il 31 luglio (per l’anno 2020), i redditi libero professionali, con il modello D (la scadenza è stata poi rinviata al 15 settembre dal Consiglio di amministrazione dell’Enpam).
Alcune Aziende Sanitarie hanno erroneamente versato alla Gestione Separata INPS i contributi degli specializzandi e medici neoiscritti reclutati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Questi contributi, infatti, essendo riferiti ad attività mediche dovevano invece essere versati all’Enpam e non all’Inps.
In questi casi, ovviamente, il medico non ha alcuna responsabilità per i contributi che sono stati versati dal datore di lavoro ad un ente errato.
Il regolamento del Fondo di Previdenza Generale dell’Enpam, all’art. 34 infatti prevede che il versamento dei contributi effettuato dal committente verso un ente di previdenza cui non è dovuto, abbia effetto liberatorio nei confronti dell’iscritto.
01/2022 SONO APERTE LE ISCRIZIONI A "SALUTEMIA"
BIENNIO 2022 - 2023
Graziella Reposi
I piani sanitari per il biennio 2022-2023, a cui gli iscritti e i loro familiari possono già aderire, sono ora arricchiti nel numero e nel genere di prestazioni coperte, oltre a presentarsi con un tetto di spesa più alto per molte voci, grazie ai massimali incrementati.
01/2022 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI 2 GRADUATORIE AZIENDALI DI DISPONIBILITA' PER CONFERIMENTO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SOSTITUZIONE SERVIZI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E ASSISTENZA SANITARIA PENITENZIARIA - 01.03.2022 - 28.02.2023
In relazione al disposto di cui all'art. 2 c.6 ACN 21 giugno 2018 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, modificato dall'art. 1 ACN 18 giugno 2020, all'art. 3 dell'Accordo Integrativo Regionale di cui alla DGR n. 37-5285 del 29 gennaio 2013 per la Continuità Assistenziale e alla nota della Regione Piemonte n. 25804 DB 20 16 del 12.11.2013, che prevede il rinvio ad Accordi Aziendali Aziendali per l'utilizzo delle graduatorie, sentite le OO.SS. di categoria, è indetto avviso pubblico per la formazione di due graduatorie aziendali, con validità dal 01.03.2022 al 28.02.2023, di medici disponibili per il conferimento di incarichi a tempo determinato e di sostituzione presso i seguenti Servizi:
- Continuità Assistenziale
- Assistenza Sanitaria Penitenziaria (relativamente ai medici S.I.A.S. di cui alla D.G.R. n. 56-4259 del 30.07.2012)
12/2021 AVVISO - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER MANCATO ASSOLVIMENTO ALL'OBBLIGO VACCINALE
DISPOSIZIONI A VALERE DAL 1° GENNAIO 2022
Le norme relative all'obbligo vaccinale introdotte dal D.L. 1 aprile 2021 n. 44 (convertito L. 28 maggio 2021 n. 76) sono state aggiornate prima dal D.L. 26 novembre 2021 n. 172 e successivamente dal D.L. 24 dicembre 2021 n. 221.
Su tale base:
- | è confermata l'efficacia dell'originario obbligo vaccinale, integrato dal 15 dicembre 2021 dall'effettuazione della terza dose / di richiamo |
- | l'accertamento di inadempimento all'obbligo è di competenza: |
- delle ASL, fino all'entrata in vigore del D.L. n. 172/2021, | |
- degli Ordini Professionali, dal 15 dicembre 2021. |
Pertanto, i dipendenti - dirigenti sanitari e esercenti le professioni sanitarie - per i quali la competente ASL abbia già accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, permangono nella condizione di sospensione dall'esercizio delle attività professionali fino a determinazione di riammissione da parte del relativo Ordine Professionale.
L'adempimento all'obbligo vaccinale costituisce, infatti, sia requisito essenziale per l'esercizio della professione sia elemento prevalente ai fini della tutela della salute pubblica.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Valter ALPE
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