Disposizioni legislative
Testo delle leggi relative alla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (1).
Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (2) (3).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1946, n. 241.
(2) Ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561.
(3) Il comma 1 dell’art. 1D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

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Capo I
Degli Ordini e dei Collegi provinciali

1.  In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche. Se il numero dei sanitari residente nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (4), sentite le rispettive Federazioni nazionali e gli Ordini o Collegi interessati, può disporre che un Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede.
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(4)  Ora, il Ministro della sanità. 
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2.  Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento.
L'assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.
Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo.
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni (5).
Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente un tesoriere ed un segretario.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice-presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente (6).
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(5)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4-sexies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(6)  Vedi gli artt. 38-52 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.
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3.  Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:

  1. compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
  2. vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio;
  3. designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
  4. promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
  5. dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;
  6. esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore (7);
  7. interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

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(7)  Vedi gli artt. 38-52 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221
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4.  Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. 
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5.  Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie indicate nel secondo comma dell'art. 4 è ammesso ricorso all'assemblea degli iscritti, convocati in adunanza generale, che decide in via definitiva. Contro i provvedimenti per le materie indicate nelle lettere a) ed f) dell'art. 3 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 
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6.  I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente (8).
Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (9), sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'albo della provincia. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto. 
Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.
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(8)  Per altri motivi di scioglimento vedi l'art. 36, del regolamento, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.
(9)  Ora, del Ministro della Sanità.
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Capo II
Degli albi professionali

7.  Ciascun Ordine e Collegio ha un albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione.
All'albo dei medici-chirurghi è aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione a norma delle disposizioni transitorie vigenti(10).
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(10)  Vedi R.D.L. 13 gennaio 1930, n. 20.
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8.  Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo (11).
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(11)  Vedi, anche, art. 100, co. II, T.U. 1934 delle leggi sanitarie.
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9.  Per l'iscrizione all'albo è necessario:

  1. essere cittadino italiano;
  2. avere il pieno godimento dei diritti civili;
  3. essere di buona condotta;
  4. aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole (12);
  5. avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o collegio (13).
  6. Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili (14).

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(12)  Cfr. il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, e per gli esami di abilitazione, i provvedimenti riportati sub E della voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. Per le ostetriche, vedi i diversi provvedimenti sulle scuole di ostetricia.
In materia, hanno inoltre avuto notevole importanza alcune leggi di carattere transitorio, come la L. 25 giugno 1940, n. 1066, recante disposizioni a favore dei cittadini italiani, rimpatriati dall'estero, e la L. 18 dicembre 1951, n. 1515, recante norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del D.Lgt. 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione.
(13)  Lettera così sostituita dall'art. 9L. 8 novembre 1991, n. 362.
(14)  Cfr., al riguardo, la dichiarazione italo-svizzera per regolare, nei rispettivi territori, l'ammissione agli esami per l'esercizio delle professioni di medico, farmacista o veterinario, approvata con R.D. 28 settembre 1934, n. 1753; l'accordo 19 giugno 1939 fra l'Italia e il Belgio, concernente l'esercizio della medicina e della chirurgia nei due paesi, approvato con L. 30 novembre 1939, n. 2016; l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, del 20 aprile 1954, per regolare l'esercizio professionale nel territorio di un Paese di medici dell'altro Paese, resa esecutiva con D.P.R. 25 novembre 1954, n.1372.
Hanno poi indiretta rilevanza nella materia numerose convenzioni di stabilimento, accordi culturali e sull'equivalenza di titoli di studio: possono qui ricordarsi per la loro importanza, la convenzione di Ginevra 28 luglio 1952, relativa allo statuto dei rifugiati, approvata con L. 24 luglio 1954, n. 722 (artt. 7 e 19), e la convenzione europea di stabilimento firmata a Parigi il 13 dicembre 1955, ratificata con L. 23 febbraio 1961, n. 277 (art. 15).
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10.  I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato lo esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo.
Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione.
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11.  La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:

  1. di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
  2. di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;
  3. di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione;
  4. di rinunzia all'iscrizione;
  5. di cessazione dell'accordo previsto dal 2° comma dell'art. 9;
  6. di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.
  7. La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato.

Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale è stato cancellato (15).
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(15)  Comma aggiunto dall'art. 1L. 10 luglio 1960, n. 736, e così sostituito dall'art. 1L. 14 dicembre 1964, n. 1398.
Vedi inoltre la disposizione transitoria di cui all'art. 3 di quest'ultima, che qui si riporta:

«Art. 3. - Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sanitari di cui ai precedenti articoli possono chiedere la reiscrizione all'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale sono stati cancellati, ovvero la iscrizione nell'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale di Roma, previo pagamento della tassa di concessione governativa prevista dalla lettera a) del n. 204 della tabella allegata A al vigente testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121». Successivamente, però, l'articolo unico, L. 22 novembre 1967, n. 1197 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1967, n. 316) ha così disposto:
« Articolo unico. - Il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 14 dicembre 1964, n. 1398, entro il quale i sanitari di cui alla legge anzidetta possono chiedere la reiscrizione nell'albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale sono stati cancellati, ovvero la iscrizione nell'albo dell'Ordine o del Collegio professionale di Roma, previo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dalla lettera a) del n. 204 della tabella allegato A al vigente testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è prorogato al 31 dicembre 1968».
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Capo III
Delle Federazioni nazionali

12.  Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in Roma.
Le Federazioni sono dirette da un Comitato centrale composto di tredici membri per le Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti; di sette membri per le Federazioni delle ostetriche.
Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario (16).
Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente (17).
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(16)  Commi così sostituiti dall'art. 2L. 21 ottobre 1957, n. 1027.
(17)  Commi così sostituiti dall'art. 2L. 21 ottobre 1957, n. 1027.
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13.  I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto.
Ciascun presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale (18).
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(18)  Così sostituito dall'art. 3L. 21 ottobre 1957, n. 1027.
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14.  Il Consiglio nazionale è composto dei presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi.
Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva Federazione su proposta del Comitato centrale.
Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.
All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale.
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15.  Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

  1. vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
  2. coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini o Collegi;
  3. promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del presente decreto;
  4. designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale;
  5. dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli Ordini ed i Collegi;
  6. dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell'articolo 3;
  7. esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi.

Contro i provvedimenti indicati nella precedente lettera g) è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
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16.  I Comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente.
Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (19), sentito il Consiglio superiore di sanità. Con lo stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria di cinque membri iscritti agli alti professionali della categoria; alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato disciolto.
Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.
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(19)  Ora, del Ministro della Sanità.
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Capo IV
Della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie

17.  Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (20) è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6° (21) (22).

Fanno parte altresì della Commissione:

  1. per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti(23);
  2. per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti (24);
  3. per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti (25);
  4. per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti (26);
  5. per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti (27) (28).

I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.
Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.
I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (29).
Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.
In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.
Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facoltà di convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioè con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie (30).
Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria (31) (32) (33).
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(20)  Ora, del Ministro della Sanità.
(21)  Ora, un funzionario del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.
(22) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193 (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l’illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.
(23) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193 (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l’illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.
(24) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193 (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l’illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.
(25) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193 (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l’illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.
(26) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193 (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l’illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.
(27)  Lettera aggiunta dall'art. 6L. 24 luglio 1985, n. 409.
(28) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193 (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l’illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l’esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.
(29)  Ora, del Ministro della sanità.
(30)  L'originario art. 17 è stato così sostituito, dall'articolo unico, L. 5 gennaio 1955, n. 15.
(31)  Comma aggiunto dall'art. 4L. 21 ottobre 1957, n. 1027.
(32) Per la proroga della Commissione prevista dal presente articolo vedi il comma 2 dell’art. 1D.L. 28 giugno 2012, n. 89.
(33)  Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 e le relative tabelle annesse e il comma 3-bis dell'art. 15D.L. 13 settembre 2012, n. 158, nel testo integrato dallalegge di conversione 8 novembre 2012, n. 189.
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18.  La Commissione centrale:

  1. decide sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente decreto;
  2. esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri professionisti e dei membri dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

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19.  Avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, a norma dell'art. 362 del Codice di procedura civile.

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Capo V
Disposizioni transitorie e finali
20.  I presidenti degli Ordini e dei Collegi ed i presidenti delle Federazioni nazionali sono membri di diritto rispettivamente dei Consigli provinciali e del Consiglio superiore di sanità.
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21.  Gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria (34). L'ammontare dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli enti, d'accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni nazionali.
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(34)  Vedi i provvedimenti riportati alla sottovoce F.
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22.  Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prefetti, sentito l'ufficio sanitario provinciale, nomineranno per ciascuno degli Ordini e Collegi dei sanitari della provincia una Commissione straordinaria composta di tre membri, iscritti ai rispettivi albi, con l'incarico di amministrare gli Ordini o Collegi fino a quando non saranno eletti i Consigli direttivi. Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.
Nelle province nelle quali, per iniziativa delle autorità locali o degli iscritti agli albi professionali, risultino già costituiti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli degli Ordini o Collegi, questi continueranno ad esercitare le proprie funzioni, fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo che dovrà essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto (35).
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(35)  Altre disposizioni transitorie, anche esse superate, sono state successivamente emanate sulla durata in carica dei Consigli direttivi, con. L. 10 aprile 1954, n. 106 e con l'art. 6L. 21 ottobre 1957, n. 1027.
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23.  Restano fermi i provvedimenti relativi alla iscrizione ed alla cancellazione dagli albi professionali nonché i provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti, adottati dagli organi indicati nell'art. 22.
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24.  Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Alto Commissario per l'igiene e la Sanità pubblica nominerà per ciascuna delle categorie professionali dei sanitari, una Commissione straordinaria composta di cinque membri iscritti nei rispettivi albi professionali con l'incarico di amministrare le Federazioni nazionali fino a quando non saranno eletti i Comitati centrali. Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.
Ove, per iniziativa degli iscritti agli albi professionali, risulti già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto, una Federazione nazionale, il Comitato centrale di essa continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato centrale che dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto (36).
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(36)  Ulteriore disposizione transitoria sulla durata in carica dei Comitati centrali, nell'art. 7L. 21 ottobre 1957, n. 1027.
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25.  L'attuale Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme del presente decreto.
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26.  Fino a quando non verrà provveduto alla ricostituzione del Consiglio superiore di sanità, in luogo del membro del Consiglio stesso, il segretario generale presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica fa parte della Commissione centrale di cui all'art. 17.
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27.  Con separato provvedimento saranno emanate norme relative alla disciplina professionale dell'attività infermieristica (37).
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(37)  Vedi la L. 29 ottobre 1954, n. 1049.
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28.  Con il regolamento di esecuzione del presente decreto, il Governo provvederà a dettare le norme relative alla elezione dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali alla tenuta degli albi, alle iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione centrale, nonché a quanto altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto (38).
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(38)  Regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

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D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (1).

Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. 
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1950, n. 112, S.O.
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È approvato nell'unito testo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.
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Regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
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Capo I
Degli albi professionali
1.  Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio procede entro il mese di dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell'Albo degli iscritti ed alle occorrenti variazioni.
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2.  Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia copia al prefetto, per l'affissione nella sede della Prefettura.
Un esemplare dell'Albo è rimesso, entro lo stesso mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (2), ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione da cui dipende l'Ordine o Collegio e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.
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(2)  Ora, Ministero della sanità.
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3.  L'Albo è formato secondo l'ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, la paternità; il luogo e la data di nascita; la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio; la data di iscrizione nell'Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione con indicazione dell'autorità, del luogo e della data del suo rilascio. Oltre il numero progressivo e indicato per ogni iscritto il numero d'ordine corrispondente all'anzianità di iscrizione nell'Albo della provincia.
L'anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla data della deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente dell'età.
In apposita colonna dell'Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione (3) nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialità, riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati l'autorità, il luogo e la data del rilascio.
In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati separati elenchi nominativi per ogni singola specialità.
Fino alla pubblicazione del nuovo Albo le cancellazioni e le variazioni si annotano a fianco del nome degli iscritti ai quali si riferiscono.
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(3)  Sulla qualifica di specialista, vedi l'art. 178, T.U. 1933 delle leggi sull'istruzione superiore, e il R.D. 26 gennaio 1942, n. 78 nonché il regolam. di esecuzione della seconda, approvato con R.D. 23 novembre 1942, n. 1609.
Sul riconoscimento della qualifica di specialista, erano state emanate norme transitorie, ormai superate, con R.D. 29 agosto 1929, n. 1823, modificato dal R.D. 15 maggio 1930, n. 861, e dal R.D. 29 luglio 1933, n. 1150.
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4.  La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine o Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza (4), e deve essere corredata dei seguenti documenti:

  1. certificato di nascita;
  2. certificato di cittadinanza italiana;
  3. attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;
  4. certificato generale del casellario giudiziale;
  5. certificato di buona condotta;
  6. titolo di abilitazione all'esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore;
  7. certificato di residenza.

I documenti indicati dalle lettere b), c), d), e), g), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.
Il medico provvisto dei titoli indicati nel terzo comma dell'art. 3, deve presentare la relativa documentazione.
In luogo degli originali titoli di abilitazione all'esercizio professionale, di docenza o di specializzazione può essere prodotta copia autentica.
Per la domanda ed i documenti si osservano le norme vigenti in materia di bollo e di legalizzazione (5).
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(4)  Cfr., al riguardo, la dichiarazione italo-svizzera per regolare, nei rispettivi territori, l'ammissione agli esami per l'esercizio delle professioni di medico, farmacista o veterinario, approvata con R.D. 28 settembre 1934, n. 1753; l'accordo 19 giugno 1939 fra l'Italia e il Belgio, concernente l'esercizio della medicina e della chirurgia nei due paesi, approvato con L. 30 novembre 1939, n. 2016; l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, del 20 aprile 1954, per regolare l'esercizio professionale nel territorio di un Paese di medici dell'altro Paese, resa esecutiva con D.P.R. 25 novembre 1954, n. 1372.
Hanno poi indiretta rilevanza nella materia numerose convenzioni di stabilimento, accordi culturali e sull'equivalenza di titoli di studio: possono qui ricordarsi per la loro importanza, la convenzione di Ginevra 28 luglio 1952, relativa allo statuto dei rifugiati, approvata con L. 24 luglio 1954, n. 722 (artt. 7 e 19), e la convenzione europea di stabilimento firmata a Parigi il 13 dicembre 1955, ratificata con L. 23 febbraio 1961, n. 277 (art. 15).
(5)  Cfr., ora, D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678. e L. 18 marzo 1958, n. 228.
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5.  I sanitari che siano impiegati in pianta stabile presso una pubblica amministrazione e che richiedono l'iscrizione nell'Albo professionale, ai termini dell'art. 10 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (6), sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), dell'articolo precedente.
Essi devono a tale fine presentare un certificato dell'amministrazione da cui dipendono che comprovi la sussistenza del rapporto d'impiego.
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(6)  Cfr., al riguardo, la dichiarazione italo-svizzera per regolare, nei rispettivi territori, l'ammissione agli esami per l'esercizio delle professioni di medico, farmacista o veterinario, approvata con R.D. 28 settembre 1934, n. 1753; l'accordo 19 giugno 1939 fra l'Italia e il Belgio, concernente l'esercizio della medicina e della chirurgia nei due paesi, approvato con L. 30 novembre 1939, n. 2016; l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, del 20 aprile 1954, per regolare l'esercizio professionale nel territorio di un Paese di medici dell'altro Paese, resa esecutiva con D.P.R. 25 novembre 1954, n. 1372.
Hanno poi indiretta rilevanza nella materia numerose convenzioni di stabilimento, accordi culturali e sull'equivalenza di titoli di studio: possono qui ricordarsi per la loro importanza, la convenzione di Ginevra 28 luglio 1952, relativa allo statuto dei rifugiati, approvata con L. 24 luglio 1954, n. 722 (artt. 7 e 19), e la convenzione europea di stabilimento firmata a Parigi il 13 dicembre 1955, ratificata con L. 23 febbraio 1961, n. 277 (art. 15).
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6.  Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che, ai sensi degli artt. 42 o 43 importino la radiazione dall'Albo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni previste dall'art. 50 ai fini della riammissione nell'Albo.
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7.  Ai fini dell'iscrizione nell'Albo a norma dell'art. 9, ultimo comma, del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (7), i sanitari stranieri devono presentare domanda nei modi previsti dal precedente art. 4, producendo i seguenti documenti:

  1. certificato di nascita;
  2. certificato di cittadinanza;
  3. i documenti di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 4 o gli equipollenti documenti esteri;
  4. il titolo di abilitazione professionale;
  5. ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali.

Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di residenza, dev'essere confermato dal prefetto della Provincia. Esso non è richiesto per coloro che risiedono in Italia da meno di tre mesi.
I documenti, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, devono essere autenticati dall'autorità diplomatica o consolare italiana e vidimati dal Ministero degli affari esteri della Repubblica (8).
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(7)  Cfr., al riguardo, la dichiarazione italo-svizzera per regolare, nei rispettivi territori, l'ammissione agli esami per l'esercizio delle professioni di medico, farmacista o veterinario, approvata con R.D. 28 settembre 1934, n. 1753; l'accordo 19 giugno 1939 fra l'Italia e il Belgio, concernente l'esercizio della medicina e della chirurgia nei due paesi, approvato con L. 30 novembre 1939, n. 2016; l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, del 20 aprile 1954, per regolare l'esercizio professionale nel territorio di un Paese di medici dell'altro Paese, resa esecutiva con D.P.R. 25 novembre 1954, n. 1372.
Hanno poi indiretta rilevanza nella materia numerose convenzioni di stabilimento, accordi culturali e sull'equivalenza di titoli di studio: possono qui ricordarsi per la loro importanza, la convenzione di Ginevra 28 luglio 1952, relativa allo statuto dei rifugiati, approvata con L. 24 luglio 1954, n. 722 (artt. 7 e 19), e la convenzione europea di stabilimento firmata a Parigi il 13 dicembre 1955, ratificata con L. 23 febbraio 1961, n. 277 (art. 15).
(8)  Vedi la nota 9, all'art. 9D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233.
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8.  Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre mesi.
Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone l'iscrizione nell'Albo.
La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.
Il rigetto della domanda per motivi di condotta non può essere pronunciato se non dopo sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.
Nel termine di quindici giorni la deliberazione della disposta iscrizione è trasmessa per la consegna all'interessato, all'Ufficio del registro, nei modi e per gli effetti previsti dall'art. 5, lettera g), comma quarto, del regolamento approvato con regio decreto 25 settembre 1874, n. 2132 (9).
La iscrizione nell'Albo è eseguita dopo che l'interessato ha dato prova dell'effettuato pagamento della tassa sulle concessioni governative.
Della eseguita iscrizione o del rigetto della domanda è data comunicazione, nel termine di giorni quindici, all'interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica.
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(9)  Cfr., ora, n. 204 della tabella allegato A al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121.
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9.  Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione.
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il Consiglio abbia deliberato, è dato ricorso alla stessa Commissione centrale ai fini dell'iscrizione.
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10.  È in facoltà dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza.
Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione.
La domanda dev'essere presentata all'Ordine o Collegio della circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine o Collegio, nel cui Albo l'interessato si trova iscritto, ed attestante:

  1. la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente;
  2. la regolarità della iscrizione con la indicazione della data e del titolo di essa;
  3. gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli artt. 4, 14 e 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 .

Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato.
Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.
L'iscrizione conseguita nel nuovo Albo è comunicata all'Ordine o Collegio di provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro Ordine o Collegio la documentazione dell'interessato.
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11.  Nel caso previsto dall'art. 11, lettera c) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, la cancellazione dall'Albo dev'essere pronunciata entro un anno dall'accertato trasferimento.
Qualora, ai sensi del citato art. 11, per la cancellazione dev'essere sentito l'interessato, il presidente gli notifica la data fissata per l'audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi di esso e avvertendolo che, ove non si presenti, si procederà alla cancellazione dall'Albo, in sua assenza.
Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso procedimento penale o disciplinare.
Il sanitario cancellato dall'Albo è, a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che regolano le iscrizioni.
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12.  Qualora il Consiglio ometta di disporre le cancellazioni nei casi e nei termini previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , e dall'art. 11 del presente regolamento, provvede il prefetto sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Il provvedimento del prefetto dev'essere motivato.
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13.  L'iscrizione nell'Albo dà diritto al libero esercizio della professione, oltreché nella provincia cui l'Albo si riferisce, anche in tutto il territorio della Repubblica, salvo l'obbligo della registrazione del titolo di abilitazione nell'Ufficio comunale, ai sensi dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 .
A margine della registrazione richiamata nel comma precedente l'Ufficio comunale deve annotare gli estremi della iscrizione del sanitario nell'Albo.
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Capo II
Delle assemblee
14.  Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, a cura del presidente dell'Ordine o Collegio è convocata la assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio.
L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di
inizio e di cessazione delle relative operazioni (10).

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(10)  Così sostituito dall'art. 1D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
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15.  L'assemblea è presieduta dal presidente in carica dell'Ordine o Collegio.
I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti all'assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario (11).
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(11)  Così modificato dall'art. 2D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
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16.  Sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo, compresi i consiglieri uscenti.
La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro dell'Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente a quello previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (12).
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 (12)  Così sostituito dall'art. 3D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
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17.  Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti norme:
La scheda in bianco e una busta recante il timbro dell'Ordine o Collegio vengono dal presidente dell'Ufficio elettorale consegnate all'elettore, previa la sua identificazione, all'atto in cui l'elettore stesso si presenta per esprimere il voto; contemporaneamente viene consegnata all'elettore una matita copiativa che dovrà essere restituita al presidente con la scheda e la busta.
Spetta al presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.
Il presidente, chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e al plico vengono incollate - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine o Collegio e la firma del presidente e degli altri componenti l'Ufficio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che veglia sottoscrivere. Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all'ora stabilita e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
All'ora stabilita del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e del plico dichiara riaperta la votazione.
Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il bollo dell'Ordine o Collegio (13).
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(13)  Così sostituito dall'art. 4D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
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18.  Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario.
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19.  Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l'uno e gli altri appongono la firma.
A parità di voti è proclamato il più anziano, a termine del precedente art. 3, secondo comma (14).
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 (14)  Così sostituito dall'art. 5D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
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20.  Il presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti ed alle autorita ed enti indicati nel precedente art. 2.
Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del consigliere più anziano di età.
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21.  Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell'Albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi.
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22.  Se i componenti del Consiglio, nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli. 
I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio (15).
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(15)  Così sostituito dall'art. 6D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
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23.  L'assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno.
Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell'Albo o quando occorra deliberare sui ricorsi indicati nell'art. 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 233 .
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24.  Per la validità delle assemblee occorre l'intervento di almeno un quarto degli iscritti.
Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti.
La delega deve essere apposta in calce all'avviso di convocazione rimesso al delegato. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.
La delega non è ammessa per l'elezione del Consiglio.
Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validità dell'assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.
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25.  Le votazioni dell'assemblea avvengono per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.
Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta di voti. Nel caso di scrutinio segreto le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo Il del titolo VII del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383 .
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26.  Le adunanze ordinarie dei Consigli nazionali delle Federazioni hanno luogo nel febbraio di ogni anno.
La convocazione del Consiglio nazionale per la elezione del Comitato centrale viene fatta nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli Ordini e Collegi non oltre il mese di marzo. La comunicazione ai componenti il Consiglio nazionale deve essere eseguita, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della votazione.
Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle contenute nel secondo comma dell'articolo 14, si applicano anche alle Federazioni, intendendosi sostituiti al presidente dell'Ordine o Collegio il presidente della Federazione e al Consiglio dell'Ordine o Collegio il Comitato centrale della Federazione (16).
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(16)  Così sostituito dall'art. 7D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
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27.  Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna Federazione è eletto un collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e di un supplente, scelti tra gli iscritti nell'Albo ed estranei rispettivamente ai Consigli direttivi ed ai Comitati centrali.
Per l'elezione si applicano le disposizioni del presente capo.
Essi durano in carica per il periodo previsto per i Consigli direttivi ed i Comitati centrali.
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Capo III
Dell'amministrazione e contabilità

28.  Gli Ordini ed i Collegi hanno sede nel capoluogo della provincia per cui sono costituiti.
Qualora l'Ordine o Collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime, la sede è nel capoluogo di una di esse.
Le Federazioni nazionali hanno sede in Roma.
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29.  I presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni nazionali curano l'esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono l'attività degli uffici(17).
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(17)  Così sostituito dall'art. 8D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360.
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30.  Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Esse debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario.
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31.  Il segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio. Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.
In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito dal consigliere meno anziano di età, che non sia il tesoriere.
_________________________________________

32.  Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà dell'Ordine o Collegio e può essere tenuto a prestare una cauzione, di cui il Consiglio determina l'importo e le modalità.
Il Consiglio può inoltre, disporre che i valori eccedenti un determinato limite siano depositati presso una Cassa postale o un Istituto di credito di accertata solidità.
Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell'Ordine o Collegio non indicate nel successivo art. 33; paga, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, i mandati spediti dal presidente e controfirmati dal segretario; ed è responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato.
Il tesoriere deve tenere i seguenti registri:

  1. registro a madre e figlia per le somme riscosse contro quietanza;
  2. registro di entrata e di uscita;
  3. registro a madre e figlia dei mandati di pagamento;
  4. inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine o Collegio.

__________________________________________

33.  Per la riscossione dei contributi da corrispondere a norma degli artt. 4, 14, 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso (18).
L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini o collegi, alle federazioni e all'ente di previdenza ed assistenza le quote di contributi ad essi spettanti(19).
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(18)  Vedi il T.U. sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858.
(19)  Comma così sostituito dal D.P.R. 9 gennaio 1968, n. 640 (Gazz. Uff. 21 maggio 1968, n. 129).
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34.  Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte col fondo per le spese impreviste, devono essere autorizzate con deliberazione dell'assemblea.
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35.  I regolamenti interni degli Ordini o Collegi devono essere deliberati dai rispettivi Consigli e sono soggetti all'approvazione della competente Federazione nazionale.
I regolamenti delle Federazioni nazionali debbono essere deliberati dai rispettivi Comitati centrali e sono soggetti all'approvazione dei Consigli nazionali.
Detti regolamenti sono comunicati all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (20), il quale, nel termine di tre mesi dalla loro ricezione, può, con decreto motivato, disporne l'annullamento per vizi di legittimità.
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(20)  Ora, al Ministro della sanità.
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36.  Lo scioglimento dei Consigli degli Ordini o Collegi, previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , può essere ordinato, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali, anche nei casi di:

  1. morosità nel pagamento del contributo di cui all'art. 14 terzo comma, del decreto legislativo predetto;
  2. reiterata inosservanza dei deliberati delle Federazioni nazionali nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 15, lett. b), del decreto stesso.

__________________________________________ 

37.  La vigilanza sugli enti indicati nell'art. 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 233 , è esercitato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (21).
_________________________________________

 (21)  Ora, al Ministro della sanità.
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Capo IV
Delle sanzioni disciplinari e del relativo procedimento

38.  I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti.
Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.
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39.  Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni. 
Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all'interessato:

  1. la menzione circostanziata degli addebiti;
  2. il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
  3. l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;
  4. l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza.

Nel termine di cui alla lettera b) l'interessato può chiedere di essere sentito.
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 40.  Le sanzioni disciplinari sono:

  1.  l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
  2.  la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
  3.  la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43;
  4.  la radiazione dall'Albo.

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41.  La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.
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42.  La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli artt. 446 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti) (22), 548 (istigazione all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione dall'Albo.

Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo:

  1. l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;
  2. il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale;
  3. l'applicazione della misura di sicurezza preventiva preveduta dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro).

La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio.
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(22)  Vedi, anche, la L. 22 ottobre 1954, n. 1041.
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43.  Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:

  1. la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
  2. l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli artt. 140 e 206 del Codice penale;
  3. la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
  4. l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive prevedute dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
  5. l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive prevedute nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche - espulsione dello straniero dallo Stato).

La sospensione è dichiarata dal Consiglio. Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni.
Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata.
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44.  Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 42, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.
È altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, il sanitario a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o l'ammonizione.
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45.  Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente, l'incolpato.
L'incolpato deve comparire personalmente.
Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento.
Chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato, il Consiglio decide.
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46.  Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:

  1. il giorno, mese ed anno;
  2. i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
  3. i giudizi esaminati e le questioni trattate;
  4. i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento. 

I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.
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47.  La decisione deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. È sottoscritta da tutti i membri del Consiglio, che vi hanno preso parte. La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria che provvede a notificarne copia all'interessato. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale, da adottarsi ai sensi dei precedenti artt. 42 e 43.
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48.  Quando il Consiglio ometta di iniziare il procedimento disciplinare su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica ovvero nei procedimenti già iniziati trascuri di emettere le sue decisioni, provvede il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, con la procedura stabilita per i sanitari condotti nell'art. 75, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265 .
Il provvedimento del prefetto deve essere motivato a norma dell'art. 47.
La disposizione dei precedenti commi si osserva anche, in quanto applicabile, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale, nei casi preveduti negli artt. 42 e 43.
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49.  Dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare è data immediata comunicazione, a cura del presidente, al prefetto ed al procuratore della Repubblica territorialmente competenti per l'Albo cui è iscritto l'incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.
I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l'Albo a norma dell'art. 2.
I provvedimenti stessi, se inflitti a carico di sanitari comunali per quanto si riferisce all'esercizio della libera professione, non possono avere esecuzione prima che il prefetto della provincia, in cui i predetti sanitari prestano servizio, abbia provveduto ad assicurare l'assistenza sanitaria del Comune, anche in relazione al disposto dell'art. 57 del regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265 .
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50.  Il sanitario radiato dall'Albo può essere reiscritto, purché siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. 
In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta. 
Sulla istanza di reiscrizione provvede il Consiglio con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.
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51.  L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
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52.  Nei procedimenti disciplinari dinanzi ai Comitati centrali delle Federazioni, ai sensi dell'art. 15, lett. g), del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , ed in quelli dinanzi alla Commissione centrale, ai sensi dell'art. 18, lettera b), dello stesso decreto, si osservano le precedenti disposizioni del presente capo.
Nel primo caso al presidente ed al Consiglio dell'Ordine o Collegio s'intendono rispettivamente sostituiti il presidente ed il Comitato centrale della Federazione; nel secondo caso al presidente ed al Consiglio dell'Ordine o Collegio s'intendono rispettivamente sostituiti il presidente della Commissione centrale e la stessa Commissione. L'incolpato può essere sentito per rogatoria nelle fasi istruttorie del procedimento.Si osservano le disposizioni dei precedenti articoli per quanto riguarda le facoltà attribuite ai prefetti ed ai procuratori della Repubblica relativamente ai giudizi a carico dei sanitari iscritti nell'Albo e le comunicazioni da farsi alle medesime autorità.
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Capo V
Della Commissione centrale

53.  I ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono proposti dall'interessato o dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento.
Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'Albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli previsti dai precedenti artt. 42 e 43.
Il ricorso del prefetto o del procuratore della Repubblica avverso il provvedimento che dispone l'iscrizione nell'Albo ha effetto sospensivo.
Nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o requisiti prescritti per la iscrizione nell'Albo, la commissione, in via eccezionale, può disporre che il ricorso non abbia effetto sospensivo.
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54.  Il sanitario deve notificare copia conforme del ricorso alla autorità che ha emanato il provvedimento impugnato o che abbia omesso la pronuncia, nonché al prefetto e al procuratore della Repubblica.
Il ricorso previsto dall'art. 21 è notificato all'Ordine o Collegio che ha indetto le elezioni, nonché al prefetto e al procuratore della Repubblica.
Ove l'autorità che ha emanato il provvedimento sia il prefetto, il ricorso deve essere notificato anche all'Ordine o Collegio.
Qualora il ricorrente sia il prefetto, la notificazione è fatta all'interessato al procuratore della Repubblica e all'Ordine o Collegio. Se il ricorrente sia il procuratore della Repubblica, la notificazione è fatta all'interessato, al prefetto e all'Ordine o Collegio.
Le notificazioni previste dai precedenti commi si effettuano a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale nel termine indicato nel primo comma dell'art. 53 e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente art. 53 debbono essere depositate presso la segreteria:
  1. le relata delle notificazioni effettuate;
  2. copia autentica dell'atto o provvedimento impugnato;
  3. quando il ricorso non sia proposto dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, anche la ricevuta del versamento della prescritta tassa di bollo (23).

Il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei modi prescritti in questo e nel precedente articolo.
_________________________________________

(23)  Cfr. L. 4 agosto 1939, n. 1517.
________________________________________

55.  Il ricorso deve contenere:

  1. l'indicazione del cognome e nome, della residenza o domicilio del ricorrente. Qualora l'impugnativa sia prodotta dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, è sufficiente l'indicazione del pubblico ufficio da essi ricoperto;
  2. gli estremi del provvedimento che si impugna;
  3. l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda e le condizioni;
  4. la sottoscrizione del ricorrente. 

Il ricorso è nullo se manchi la sottoscrizione o se vi sia assoluta incertezza sulla persona del ricorrente e sull'oggetto del ricorso.
La segreteria non procede ad alcuna comunicazione inerente allo svolgimento del ricorso, ove manchi l'indicazione del recapito del ricorrente.
Se ricorrente è il sanitario, esso deve presentare, unitamente al ricorso in bollo, anche due copie in carta libera del ricorso stesso.
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56.  Nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine indicato nel sesto comma dell'art. 54 per il deposito degli atti, il ricorrente e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso possono presentare alla segreteria della Commissione documenti e deduzioni.
Nei successivi quindici giorni coloro che vi hanno interesse possono prendere visione dei documenti e delle deduzioni, che siano stati presentati, proporre le proprie controdeduzioni ed esibire documenti.
Il prefetto, il procuratore della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia di Roma possono essere incaricati rispettivamente dai prefetti, dai procuratori della Repubblica e dai Consigli di altre sedi prendere visione degli atti depositati in segreteria.
I sanitari interessati possono avvalersi di un delegato fornito di mandato speciale.
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57.  Il deposito dei ricorsi, di istanze, memorie atti e documenti, relativi alle impugnazioni, quando non sia fatto personalmente nella segreteria della Commissione centrale, deve effettuarsi a mezzo posta, ai sensi del successivo art. 79.
Ai fini della decorrenza dei termini, la data del deposito è quella apposta sui relativi atti dalla segreteria, la quale, nel caso di invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, appone contemporaneamente la stessa data sulla ricevuta che viene restituita al mittente.
________________________________________ 

58.  La segreteria, scaduti i termini fissati dal precedente art. 56, presenta il ricorso con tutti i relativi atti e documenti al presidente, il quale nomina il relatore e fissa, seguendo l'ordine di presentazione dei ricorsi, l'adunanza per la decisione della Commissione sul ricorso. È in facoltà del presidente di variare l'ordine predetto.
________________________________________ 
59.  Nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il sanitario interessato può chiedere di essere udito personalmente dalla Commissione.
Qualora la Commissione ritenga necessario che le parti diano chiarimenti ovvero producano atti o documenti o si presentino personalmente, ne fa richiesta alle parti stesse.
Quando i chiarimenti, gli atti ed i documenti non siano forniti entro il termine fissato o la parte non si presenti nella data stabilita, la Commissione decide allo stato degli atti.
_________________________________________ 
60.  I provvedimenti istruttori, preliminari all'esame del ricorso da parte della Commissione, possono essere disposti dal presidente.
_________________________________________ 
61.  In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal funzionario più elevato in grado, che faccia parte della Commissione, ed il segretario, dal membro presente meno anziano di età.
_________________________________________

62.  La Commissione è convocata d'ordine del presidente con avviso scritto del segretario.
Le adunanze non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.
Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, la Commissione non ritenga necessario il loro intervento.
_________________________________________ 

63.  Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati contro i provvedimenti della Federazione nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di presidente o di membro del Comitato centrale della Federazione medesima.
Non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine o Collegio coloro che abbiano la qualità di presidente o membro del Consiglio stesso.
________________________________________ 
64.  I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto.
_________________________________________ 
65.  Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, che vota per ultimo, dopo aver raccolto i voti dei componenti.
_________________________________________ 

66.  La decisione è pronunciata in nome del Popolo Italiano e deve contenere:

  1. l'indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o dell'autorità che ha proposto l'impugnazione;
  2. l'oggetto del ricorso;
  3. una succinta esposizione del fatto e dei motivi di diritto;
  4. il dispositivo;
  5. la data e il luogo in cui la decisione è pronunciata.

La decisione è sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
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67.  La pubblicazione della decisione ha luogo mediante il deposito dell'originale nella segreteria.
_________________________________________ 

68.  La decisione della Commissione centrale è notificata a cura della segreteria nei modi previsti dal successivo art. 79, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, all'interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica. Nello stesso termine è comunicata al Consiglio dell'Ordine o Collegio ed al Comitato centrale della Federazione nazionale.
Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso la decisione della Commissione può essere proposto entro trenta giorni dalla sua notificazione, dall'interessato, dal prefetto o dal procuratore della Repubblica.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
_________________________________________ 
69.  In qualunque stadio della controversia si può rinunziare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ed autenticata da notaio o mediante dichiarazione resa personalmente dalla parte al segretario della Commissione che redige apposito verbale.
Il prefetto e il procuratore della Repubblica possono desistere dal ricorso con lettera di ufficio.
Dell'avvenuta rinunzia è data comunicazione dalla segreteria della Commissione alle parti ed alle autorità alle quali era stato notificato il ricorso.
Della rinunzia è preso atto con apposita decisione.
_________________________________________ 
70.  Di ogni adunanza il segretario redige processo verbale nel quale devono essere indicati:
  1. il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo l'adunanza;
  2. i nomi dei componenti intervenuti;
  3. i ricorsi esaminati e le questioni trattate;
  4. i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso. 
_________________________________________

71.  La segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle adunanze della Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale, nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, si iscrivono i ricorsi con la indicazione del ricorrente, del provvedimento impugnato e degli atti e documenti uniti al ricorso.

Nello stesso registro, in altrettante colonne, sono annotati:

  1. le memorie, deduzioni e documenti prodotti dalla controparte con la data della loro presentazione;
  2. la prova delle eseguite notificazioni del ricorso;
  3. l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti;
  4. il nome del relatore e il giorno fissato per la relativa adunanza;
  5. la data della decisione definitiva o della rinunzia al ricorso.

Gli originali delle decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi rilegati e muniti di indice.
_________________________________________

72.  La segreteria rilascia, previa autorizzazione del presidente, copia legale di ogni decisione e degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.
Il rilascio delle copie, eccettuato che per il prefetto ed il procuratore della Repubblica, è fatto su carta da bollo competente secondo le leggi fiscali.
________________________________________ 

73.  Alla sostituzione dei componenti della Commissione centrale dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'Albo o revocati, si provvede con decreto del Capo dello Stato, osservate le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 .
Coloro che sono nominati a termine del comma precedente rimangono in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.
_________________________________________

74.  Indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentite le rispettive Federazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti professionisti della Commissione, qualora ciò si renda necessario per il miglior funzionamento di essa e per la dignità della classe.
_________________________________________ 

75.  Le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo si applicano anche ai ricorsi prodotti avverso i provvedimenti delle Federazioni. In tal caso, oltre alle notifiche prescritte negli articoli stessi, deve farsi luogo alla notifica del ricorso al Comitato della Federazione interessata.
_________________________________________ 

76.  L'Ufficio di segreteria della Commissione è diretto da un funzionario in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (24) di grado non inferiore al 6° (25), che può essere coadiuvato da altri impiegati in servizio presso l'Alto Commissariato stesso in numero non superiore a due.
Al predetto personale non compete per tale prestazione alcun assegno speciale o indennità che possa far carico al bilancio dello Stato.
_________________________________________ 
(24)  Ora, Ministero della sanità.
(25)  Ora, un funzionario del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata.
_________________________________________ 
77.  Le spese per il funzionamento della Commissione e dell'Ufficio di segreteria sono a carico delle Federazioni nazionali e determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (26) in rapporto al numero degli iscritti a ciascuna categoria.
_________________________________________ 
(26)  Ora, Ministero della sanità.
_________________________________________ 

Capo VI
Disposizioni finali e transitorie
78.  Gli atti di qualsiasi natura degli enti, organi ed autorità previsti dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , e dal presente regolamento sono esenti da bollo, salvo le copie richieste dagli interessati.
Sono altresì esenti da bollo gli atti prodotti dai sanitari in sede di procedimento disciplinare.
Sono invece soggetti a bollo i ricorsi e le conseguenti controdeduzioni e memorie diretti dai sanitari interessati alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
_________________________________________ 
79.  Le comunicazioni o notificazioni da farsi a norma delle disposizioni del presente regolamento sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che nelle norme stesse non sia diversamente disposto.
Le comunicazioni o notificazioni predette debbono essere fatte al prefetto ed al procuratore della Repubblica del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine o Collegio.
_________________________________________ 

80.  I Consigli degli Ordini o Collegi ed i Comitati centrali, eletti ai sensi degli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 233 , dureranno in carica rispettivamente sino al 31 dicembre dell'anno successivo e fino al 31 maggio del secondo anno successivo a quello delle elezioni.
_________________________________________ 

81.  I ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e prodotti alla Commissione centrale di cui all'art. 28 del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983 (27), al Consiglio superiore di sanità o all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica relativamente alle materie di competenza della Commissione centrale di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 settembre 1946, n. 233 , sono decisi dalla Commissione stessa.
Questa ha facoltà di assegnare, ove occorra, un termine perentorio al ricorrente perché provveda alle formalità prescritte dal precedente capo.
_________________________________________ 

(27)
  Recante nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie.
_________________________________________ 

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L. 24 luglio 1985, n. 409 (1).

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee (2).
_________________________________________ 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 1985, n. 190, S.O.
(2)  Con D.M. 4 marzo 2002 (Gazz. Uff. 2 aprile 2002, n. 77) è stato approvato l'elenco delle specializzazioni in odontoiatria.
_________________________________________ 

TITOLO I

1.  È istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato (3).
_________________________________________ 

(3)  Articolo così modificato dall'art. 13L. 3 febbraio 2003, n. 14 - Legge comunitaria 2002.
_________________________________________ 

2.  Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione.
_________________________________________ 

3.  Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificatamente professionale.
I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento sono determinati con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378
_________________________________________ 

4.  Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato.
A tale Albo hanno facoltà di iscrizione i soggetti indicati al successivo articolo 20 (4).
L'iscrizione al predetto Albo è incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale.
L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato (5).
_________________________________________ 
(4)  Comma così modificato dall'art. 13L. 3 febbraio 2003, n. 14 - Legge comunitaria 2002.
(5)  La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio-9 marzo 1989, n. 100 (Gazz. Uff. 15 marzo 1989, n. 11 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 4, 5 e 20, nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano «optare» nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché «chiedere» senza limite di tempo tale iscrizione.
_________________________________________ 
 

5.  [Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, che siano in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, possono essere iscritti all'Albo dei medici-chirurghi, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra (6)(7).
_________________________________________ 

(6)  La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio-9 marzo 1989, n. 100 (Gazz. Uff. 15 marzo 1989, n. 11 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 4, 5 e 20, nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano «optare» nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché «chiedere» senza limite di tempo tale iscrizione.
(7)  Articolo abrogato dall'art. 13L. 3 febbraio 2003, n. 14 - Legge comunitaria 2002.
_________________________________________ 

6.  L'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi assumono rispettivamente la denominazione di «Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri» e di «Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri».
La composizione dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e del Comitato centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aumentata rispettivamente di due membri iscritti all'Albo degli odontoiatri.
Detta composizione è ulteriormente aumentata di una unità per ogni mille nuovi iscritti nell'Albo degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i Consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unità per ogni diecimila nuovi iscritti per il Comitato centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo di quattro componenti aggiuntivi.
Qualora nel Consiglio direttivo dell'Ordine o nel Comitato centrale non risulti eletto un numero di iscritti nell'Albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei medici-chirurghi subentrano di diritto gli iscritti nell'Albo degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti.
Il presidente del seggio elettorale dà attuazione alla disposizione di cui sopra in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.
Per l'elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale ciascun presidente di Ordine provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli Albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.
... (8).

In seno ai Consigli direttivi degli ordini provinciali ed al Comitato centrale della Federazione nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della specifica professione.
La commissione per gli iscritti all'Albo dei medici-chirurghi si compone dei membri del Consiglio dell'Ordine iscritti al medesimo Albo.
La commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri si compone di cinque membri iscritti nel medesimo Albo, eletti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni. I primi eletti entrano a far parte del Consiglio dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri a norma dei precedenti commi secondo e terzo.
_________________________________________ 

(8)  Aggiunge la lettera e) all'art. 17, secondo comma, dell'art. 17D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233.
_________________________________________ 

TITOLO II
Disposizioni relative al diritto di stabilimento
7.  Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano una attività professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, è riconosciuto il titolo di odontoiatra ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale, definita al precedente articolo 2.
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato C, è riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla istituzione in Italia della corrispondente specializzazione.
L'uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi precisate negli allegati B e C.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione in conformità delle direttive comunitarie (9).
_________________________________________

(9)  I richiami all'allegato A e all'allegato B sono da intendersi riferiti all'allegato A e i richiami all'allegato C sono da intendersi riferiti all'allegato B, come introdotti dal D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 dello stesso decreto.
_________________________________________ 
 

8.  Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di odontoiatra l'interessato deve presentare al Ministero della sanità domanda in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

  1. uno dei titoli previsti dall'allegato B in originale o in copia autentica;
  2. un certificato di buona condotta, ovvero un certificato di moralità e di onorabilità o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza; qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della professione non richieda tale certificato, l'interessato deve presentare un estratto del casellario giudiziario ovvero un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.

Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, egli dovrà presentare uno dei titoli previsti dall'allegato C, in originale o copia autentica.La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve portare una data non anteriore di più di tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda (10).
_________________________________________ 

(10)  I richiami all'allegato B sono da intendersi riferiti all'allegato A, e i richiami all'allegato C sono da intendersi riferiti all'allegato B, come introdotti dal D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 dello stesso decreto.
_________________________________________ 
 

9.  Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa, e provvede alla sua trasmissione all'Ordine professionale corrispondente alla provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.
Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma della autenticità degli stessi, nonché del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione prescritti.
Nel caso in cui il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.
Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso. La sospensione non può eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.
L'Ordine professionale competente, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione inviata dal Ministero, completa la procedura per l'iscrizione all'Albo stabilita dalle vigenti norme di legge.
Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per gli odontoiatri italiani.
________________________________________ 

10.  Il Ministero della sanità comunica all'autorità competente dello Stato di origine o provenienza le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee, autorizzati ad esercitare la professione di odontoiatra ai sensi dell'articolo 8, nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
A tal fine l'Ordine professionale competente dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
_________________________________________ 

11.  Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli odontoiatri che intendono svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
L'istituzione del rapporto di lavoro fra gli odontoiatri cittadini di altri Stati membri delle Comunità europee e le strutture sanitarie pubbliche è disciplinata dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
_________________________________________ 

11-bis.  1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge (11).
_________________________________________ 

(11)
  Articolo aggiunto dall'art. 4D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
_________________________________________ 

11-ter.  1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro negli allegati della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa legge (12).
_________________________________________ 

(12)
  Articolo aggiunto dall'art. 4D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
_________________________________________ 

11-quater.  1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 7, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.

2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

3. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente può ricorrere all'autorità giudiziale (13).
_________________________________________

(13)  Articolo aggiunto dall'art. 4D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
_________________________________________ 

12.  Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la competente Federazione degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, promuove, se ne ravvisa la necessità, corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nonché corsi che consentano l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione.
_________________________________________ 

TITOLO III
Disposizioni relative alla prestazione dei servizi
13.  I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi odontoiatrici di carattere temporaneo nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla iscrizione nell'Albo professionale, nei limiti dell'attività professionale loro consentita nel Paese di origine o di provenienza.

Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:

  1. una dichiarazione redatta in lingua italiana dalla quale risulti la prestazione che l'interessato intende effettuare, il luogo di esecuzione della stessa e l'indicazione dello studio odontoiatrico autorizzato presso il quale la prestazione sarà effettuata;
  2. un certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato, con l'indicazione delle eventuali limitazioni al campo di attività professionale;
  3. un certificato attestante che l'interessato è in possesso dei diplomi o altri titoli di cui all'allegato B (14).

In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione sopra indicata, deve essere presentata entro il termine massimo di quindici giorni dalla effettuazione della prestazione.
Il Ministero della sanità comunica all'Ordine professionale territorialmente competente il contenuto della dichiarazione presentata dall'interessato.
La documentazione prevista dal presente articolo deve portare una data anteriore di non più di dodici mesi rispetto a quella di presentazione della dichiarazione.
_________________________________________ 

(14)  I richiami all'allegato B sono da intendersi riferiti all'allegato A, come introdotto dal D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 dello stesso decreto.
_________________________________________ 

14.  Il cittadino degli altri Stati membri delle Comunità europee ha, nell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo, gli stessi diritti dell'odontoiatra cittadino italiano ed è soggetto agli stessi obblighi e alle stesse sanzioni disciplinari. È in ogni caso vietata la titolarità di uno studio odontoiatrico.
Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da odontoiatri italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo professionale, l'Ordine professionale territorialmente competente diffida l'odontoiatra, cittadino di un altro Stato membro delle Comunità europee, dall'effettuare ulteriori prestazioni.
Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza.
_________________________________________ 

TITOLO IV
Esercizio della professione negli altri Stati membri delle comunità europee da parte di odontoiatri iscritti all'Ordine professionale (15)
15.  Gli odontoiatri cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza (16).
_________________________________________ 
(15)  La rubrica del titolo IV è stata così modificata dall'art. 15L. 21 dicembre 1999, n. 526.
(16)  Articolo così modificato dall'art. 15L. 21 dicembre 1999, n. 526.
_________________________________________ 

16.  Il Ministero della sanità provvede a fornire nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi, alle competenti autorità dello Stato estero che lo richiedano le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti gli odontoiatri cittadini italiani trasferitisi in detto Stato, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.
A tal fine i competenti Ordini professionali danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
_________________________________________ 

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie
17.  I documenti di cui agli articoli 8 e 13 della presente legge devono essere accompagnati, se redatti in una lingua straniera, da una traduzione italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
_________________________________________ 

18.  Nei confronti degli odontoiatri cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza, che comprovino una formazione ultimata prima del 28 luglio 1978, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della data stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, si applicano le seguenti disposizioni:
  1. ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra e dell'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione di servizi, gli interessati devono presentare al Ministero della sanità un attestato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione od attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;
  2. ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, gli interessati devono presentare al Ministero della sanità un attestato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che essi si sono effettivamente dedicati alla specifica attività specialistica per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specialistica richiesta nello Stato di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dalle direttive comunitarie in tre anni.

_________________________________________

18-bis.  1. I diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista rilasciati dagli Stati membri che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura negli allegati (17).

1-bis. I cittadini degli Stati membri, che intendono conseguire uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di odontoiatra specialista che non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, inclusi i limiti numerici, previa verifica dei requisiti (18).

1-ter. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 istituiti in Italia e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di odontoiatra specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza. La valutazione tiene conto della eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in odontoiatria (19).

1-quater. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e determina la durata della formazione complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato che può indicare presso quale Università effettuarla(20).

1-quinquies. La decisione viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi e dell'indicazione della sede ove effettuare, se del caso, la formazione complementare (21).
_________________________________________ 

(17)  Articolo aggiunto dall'art. 3 D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.
(18)  Comma aggiunto dall'art. 4D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
(19)  Comma aggiunto dall'art. 4D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
(20)  Comma aggiunto dall'art. 4D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
(21)  Comma aggiunto dall'art. 4D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
_________________________________________ 

18-ter.  1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:
  1. attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
  2. danno diritto all'attività di odontoiatra in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;
  3. sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di odontoiatra per il periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.

2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:

  1. attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;
  2. danno diritto all'esercizio, a titolo di odontoiatra specialista dell'attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche indicate negli allegati;
  3. sono corredate di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante l'esercizio, in qualità di odontoiatra specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata minima di formazione specializzata prevista dalla normativa comunitaria e quella della formazione acquisita nel territorio tedesco (22)

_________________________________________

(22)  Articolo aggiunto dall'art. 3 D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.
_________________________________________ 

19.  1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di odontoiatra in altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, anche in collaborazione con gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri rilascia un attestato nel quale certifica:

a)    ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;

b)    ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e hanno esercitato, effettivamente e legalmente, a titolo principale l'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, che sono autorizzati ad esercitare l'attività di cui all'articolo 2 alle medesime condizioni dei titolari del diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria;

b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato (23).

2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), il requisito dei tre anni di esercizio dell'attività non è richiesto per chi ha conseguito studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il requisito del superamento della prova attitudinale non è richiesto per chi è in possesso di un diploma di specializzazione triennale indicato nel D.M. 18 settembre 2000 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie ordinaria - n. 222 del 22 settembre 2000: odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia (24).
_________________________________________ 

(23) Lettera aggiunta dall'art. 13L. 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006.
(24)  Articolo così sostituito dall'art. 4D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
_________________________________________ 

20.  1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, si iscrivono all'albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 4, terzo comma:

a)    i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;

b)    i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all'articolo 19, comma 3;

b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 (25).

2. All'albo degli odontoiatri è aggiunto l'elenco degli odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l'esercizio della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943 (26).
_________________________________________ 

(25) Lettera aggiunta dall'art. 13L. 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006.
(26)  Articolo così sostituito dall'art. 4D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio-9 marzo 1989, n. 100 (Gazz. Uff. 15 marzo 1989, n. 11. Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità degli artt. 4, 5 e 20 (nel testo precedentemente in vigore) della presente legge, nella parte in cui non prevedevano che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri, potessero contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedevano che i medesimi potessero «optare» nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché «chiedere» senza limite di tempo tale iscrizione.
_________________________________________ 

21.  Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali.
_________________________________________ 

22.  Nella prima attuazione della presente legge, il Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri provvede alla iscrizione degli odontoiatri per la prima formazione dell'Albo professionale.

Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri indice l'assemblea degli iscritti nell'Albo degli odontoiatri, la quale provvede alla elezione dei componenti del Consiglio e della commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri di cui all'articolo 6, con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

Entro 60 giorni dall'elezione di tutti i componenti dei Consigli direttivi degli ordini ai sensi del comma precedente il presidente della Federazione nazionale convoca il Consiglio nazionale degli ordini per l'elezione dei componenti del Comitato centrale di cui all'articolo 6, secondo comma, con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
_________________________________________ 

23.  In prima applicazione della presente legge in attesa del regolamento degli esami di Stato, e degli adempimenti di cui al precedente articolo 22, i programmi, le modalità di svolgimento e la composizione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli esami di Stato saranno comunque fissati entro e non oltre i successivi 60 giorni.
_________________________________________ 
Allegato A (27)

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista

 

Paese

Titolo del diploma

Ente che rilascia il diploma

Certificato da unire al diploma

Belgique/België/ Belgien

- Diploma van tandarts

- Diplôme licencié en science dentaire

l. De universiteiten/les universités

2. De bevoegde Examen-  commissie van de Vlaamse Gemeenschap / le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française"

 

Danmark

 

 

Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen)

Tandlægehøjskolerne Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet

Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedssty relsen

Deutschland

Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung

Zuständige Behörden

 

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España

Título de Licenciado en Odontologìa

El rector de una Universidad

 

France

Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

Universités

 

Ireland

Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.) / Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.) / Licentiate in Dental Surgery (L.D.S.)

Universities / Royal College of Surgeons in Ireland

 

Italia

Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Università

Diploma di abilitazione
all'esercizio 
dell'odontoiatria e
 protesi dentaria

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine

dentaire

Jury d'examen d'Etat

 

Nederland

Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen

Faculteit Tandheelkunde

 

Österreich

Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades «Doktor der Zahnheilkunde»

Medizinische Fakultät der Universität

 

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina dentária

Faculdades Institutos Superiores

 

Suomi/Finland

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/  odontologie licentiatexamen

1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2. Oulun yliopisto

3. Turun yliopisto

Terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksen
päätös käytännön
palvelun hyväksy-
misestä /Beslut av
Rättskyddscentralen
för hälsovården om
godkännande av
praktisk tjänstgöring

Sverige

Tandläkarexamen

Universitetet i Umeå
Universitetet i Göteborg
Karolinska Institutet
Malmö Högskola

Endast för
examensbevis
som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av
Socialstyrelsen

United Kingdom

Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.) / Licentiate in Dental Surgery

Universities / Royal Colleges

 

 _________________________________________ 

(27)  Il presente allegato così sostituisce gli originari allegati A e B, già modificati dall'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
_________________________________________ 

Allegato B (28)

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista

1. Ortodonzia

 

Paese

Titolo del diploma

Ente che rilascia il diploma

Certificato da unire al diploma

Belgique/België/ Belgien

-

 

 

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

 

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für
Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer

 

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España

-

 

 

France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

 

Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

 

Italia

-

 

 

Luxembourg

-

 

 

Nederland

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Specialisten Registratie
Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering  der Tandheelkunde

 

Österreich

-

 

 

Portugal

-

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston Oikomishoito / specialtandläkarexamen,
tandreglering

1.Helsingin yliopisto /Helsingfors universitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto

 

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandreglering

Socialstyrelsen

 

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose

 

 

2. Chirurgia odontostomatologica

 

Paese

Titolo del diploma

Ente che rilascia il diploma

Certificato da unire al diploma

Belgique/België/ Belgien

 

 

 

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen

 

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie / Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer

 

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2) ????????

 

España

-

 

 

France

-

 

 

Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

 

Italia

-

 

 

Luxembourg

-

 

 

Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het
Specialistenregister

Specialisten Registratie
Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

 

Österreich

-

 

 

Portugal

-

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu – ja leuka-kirurgia /specialtandläkar-examen, oral
och maxillofacial kirurgi

1. Helsingin yliopisto /Helsingfors universitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto

 

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen

 

United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose

 

 _________________________________________

(28)  Il presente allegato così sostituisce l'originario allegato C, già modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d), D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
_________________________________________
 
 
--- OOO ---
 
L. 11-1-2018 n. 3(1)
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
__________________________________________
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2018, n. 25
_____________________________________________
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
PROMULGA
la seguente legge:
... omissis ...

Capo II

Professioni sanitarie 

Art. 4.  Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie

1.  Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:
_____________________________________________
«CAPO I - DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). 
1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più regioni.
2. Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.
3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i princìpi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;
h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;
l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro. 

Art. 2 (Organi). 
1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:

  1. il presidente;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni;
  4. il collegio dei revisori.

2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

  1. il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte;
  2. la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, è costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la professione medica, è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche.

3. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.
4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche.
6. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
7. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.
9. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
10. In caso di più albi nello stesso Ordine, con le modalità di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.

Art. 3 (Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo). 
1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

  1. iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;
  2. vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
  3. designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
  4. promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
  5. interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
  6. provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  7. proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:

  1. proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;
  2. assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini con più albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o più rappresentanti dell'intero Ordine;
  3. adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
  4. esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
  5. dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

3. Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo.
4. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 4 (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di albo).
1. I Consigli direttivi e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della commissione disciolti.
3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni.
4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.
_____________________________________________
Capo II - DEGLI ALBI PROFESSIONALI

Art. 5 (Albi professionali).
1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.
2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.
3. Per l'iscrizione all'albo è necessario:

  1. avere il pieno godimento dei diritti civili;
  2. essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
  3. avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.

Art. 6 (Cancellazione dall'albo professionale).
1. La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

  1. di perdita del godimento dei diritti civili;
  2. di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
  3. di rinunzia all'iscrizione;
  4. di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
  5. di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.
_____________________________________________
Capo III - DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

Art. 7 (Federazioni nazionali). 
1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali.
2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.
3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.

Art. 8 (Organi delle Federazioni nazionali). 
1. Sono organi delle Federazioni nazionali:

  1. il presidente;
  2. il Consiglio nazionale;
  3. il Comitato centrale;
  4. la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti più professioni;
  5. il collegio dei revisori.

2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.
3. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
4. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 9 e 10. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la professione medica è costituita dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.
5. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali. E' istituito l'ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute.
6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.
7. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
8. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, con le modalità determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni.
9. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo.
10. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
11. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi Ordini.
12. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del Comitato centrale, nonché l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni.
13. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.
14. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale.
15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

  1. predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
  2. vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
  3. coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;
  4. promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
  5. designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;
  6. dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.

16. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

  1. dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione;
  2. esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5;
  3. nelle Federazioni con più albi, esercitare le funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 15, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano uno o più rappresentanti dell'intera Federazione.

17. In caso di più albi nella stessa Federazione, con le modalità di cui al comma 6 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; può inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione.
18. Per le Federazioni che comprendono un'unica professione le funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al Comitato centrale.
19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16, lettera b), e del comma 18 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
20. I Comitati centrali e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni».

2.  I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore di sanità.

3.  Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

4.  Gli organi delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, restano in carica fino alla fine del proprio mandato; il loro rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

5.  All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:

  1. le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilità e, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali;
  2. i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;
  3. la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;
  4. la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;
  5. l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;
  6. le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. (7)

6.  Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli nazionali, definisce:

  1. la costituzione e l'articolazione delle Federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento;
  2. le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi;
  3. le modalità di articolazione territoriale degli Ordini;
  4. l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane e finanziarie. (8)

7.  Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.

8.  A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6, sono abrogati gli articoli 20222324252627 e 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

9.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nel modo seguente:

  1. i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. L'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici;
  2. i collegi delle ostetriche in Ordini della professione di ostetrica;
  3. i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
  4. nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a cinquantamila unità, il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10.  La professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al comma 9, lettera c), del presente articolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

11.  Le Federazioni nazionali degli Ordini di cui al comma 9, lettere a), b) e c), assumono la denominazione, rispettivamente, di Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

12.  Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

13.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42(9)

14.  Fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.


(7) A norma dell’art. 4, comma 8, del presente provvedimento, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni dei regolamenti emanati ai sensi del presente comma, decorreranno le abrogazioni previste dal suddetto art. 4, comma 8.

(8) A norma dell’art. 4, comma 8, del presente provvedimento, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni degli statuti emanati ai sensi del presente comma, decorreranno le abrogazioni previste dal suddetto art. 4, comma 8.

(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 marzo 2018.

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