In ordine alla fattispecie indicata in oggetto si rileva che l'art. 1 del D.M. 137/99 recante: "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale" al comma 1 prevede che:
PER LE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI (STP) NON E’ RICHIESTA LA NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO
In allegato il documento della FNOMCeO a firma del Presidente CAO Naz.le Dott.Raffaele Iandolo, il quale dichiara che per le S.T.P. (Società tra professionisti) non è richiesto il Direttore Sanitario, qualsiasi sia la ragione sociale con cui viene formata (SS, SNC, SAS, SRL, SPA, SAPA, COOP.).
FNOMCeO - Comunicato n. 49-2024
Corte di Cassazione Sent. 24/04/2024, n. 17164 - Esercizio abusivo della professione odontoiatrica.
FNOMCeO - Comunicato n. 48-2024
Trasmissione parere in materia di nomina dell’esperto di radioprotezione.