Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" - cosiddetto “Milleproroghe 2025” - è stato convertito in legge con l'approvazione definitiva da parte del Senato il 25 febbraio scorso.
Un emendamento al D.L. ha introdotto all'articolo 5 il comma 9-bis, stabilendo che:
"Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026."
Ciò significa che:
- chi non ha assolto del tutto o in parte il proprio obbligo formativo nel triennio 2023/2025, terminato il 31 dicembre 2025, avrà la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre 2028;
- il triennio attuale 2026/2028, iniziato regolarmente dal 1° gennaio 2026, terminerà anch’esso il 31 dicembre 2028.
| I PROFESSIONISTI POTRANNO QUINDI CONSEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE I CREDITI MANCANTI DEL TRIENNIO 2023/2025 E I CREDITI DOVUTI PER IL TRIENNIO 2026/2028. |
Ricordiamo inoltre che la Delibera n. 1/2025 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha previsto che:
- i crediti ottenuti in eccedenza nel triennio 2023/2025 e nel triennio 2026/2028 (cosiddetti crediti compensativi) potranno essere utilizzati per coprire solo i debiti dei trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022;
- lo spostamento dei crediti dal triennio 2023/2025 al triennio 2020/2022 può essere effettuato manualmente dal professionista tramite la piattaforma Co.Ge.A.P.S. entro il 30 giugno 2026.